Diritto all’immagine e social network

Diritto all’immagine e social network

4 Novembre 2022 0 Di kairosmag

Nell’era dei social network si pubblicano e condividono milioni di immagini ogni giorno; quanto spesso sarà capitato di domandarsi cosa succede quando qualcuno ritrae un amico, uno sconosciuto o persino un parente e poi condivide questo scatto sui social senza il suo consenso? È possibile farlo o si sta violando la legge? 

Ebbene sì, se scattate una foto a qualcuno e successivamente volete pubblicarla sui social dovete chiedere prima il consenso al soggetto interessato, il quale può fornire il suo benestare sia oralmente sia per iscritto. Si conviene, per evitare fraintendimenti ed avere maggior tutela dei vostri scatti che il consenso sia concesso in forma scritta. Infatti, la pubblicazione non autorizzata comporta la lesione del diritto all’immagine dell’interessato.     

Prima di andare al vivo della questione occorre però capire: che cos’è il diritto all’immagine? 

È un diritto della persona e fa in modo che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge, cioè  quando pur ricorrendo il consenso ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro. 

Tale diritto non è specificatamente previsto nella nostra carta costituzionale, ma rientra nell’ambito dei diritti della personalità (art. 2 cost.) in quanto rappresenta un’espressione del diritto alla riservatezza con l’obiettivo di proteggere la privacy di una persona. 

Nello specifico il diritto all’immagine è tutelato dalle seguenti norme: 

  • art. 10 c.c. (sull’abuso dell’immagine altrui)
  • art. 96 della legge sul diritto d’autore 633/1941 (divieto di esporre il ritratto di una persona).

Ma a tutto ciò ci sono delle eccezioni e, cioè, il consenso non è necessario nei casi in cui si tratti di immagini diffuse di interesse scientifico, didattico, giudiziario, culturale o per avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (ad esempio, manifestazioni). 

 

Quindi, un soggetto può divulgare una foto soltanto se vi è il consenso dell’interessato salvo sempre che lo stesso non lo revochi, diritto che può esercitare in qualsiasi momento. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine deve cancellarla altrimenti realizza un abuso dell’immagine altrui. Tra i casi di revoca troviamo, quello rappresentato dalle coppie di coniugi che si separano. 

 

In cosa s’incorre quando si diffonde un’immagine non autorizzata oppure vi è un abuso?

Chi diffonde un’immagine altrui senza il consenso comporta un illecito civile e, in particolare, la violazione del diritto all’immagine e il divieto di pubblicazione delle fotografie. La parte lesa dovrà pertanto, presentare un ricorso in via d’urgenza al tribunale per ottenere un’immediata rimozione dell’immagine. 

Ricorda, quindi, la prossima volta che pubblicherai o condividerai un’immagine su facebook, instagram o altre piattaforme social, di accertarti prima di aver avuto l’autorizzazione.

Maria Maceri